Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 179 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18329
- Imposta sulle successioni e donazioni
- Determinazione
- Criteri
- Applicazione di aliquote progressive a scaglioni sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie
- Lamentata violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario
- Applicabilità al caso di principio precedentemente affermato dalla corte
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Secondo un principio già affermato dalla Corte e che si ribadisce, l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, in quanto colpisce l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza. Pertanto, l'applicazione dell'imposta globale, con aliquote progressive a scaglioni, sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, non comporta violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - O. n. 222/1989.
Norme impugnate
- art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Speciale Mario contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 la Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Mario Speciale, contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg. ord. n. 715 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) "perché detta norma, stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi, però, sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, postula una violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata poiché, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ord. n. 222 del 1989), l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza;
che non vi sono motivi tali da indurre questa Corte a modificare il precedente avviso;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze