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Sez. L, Sentenza n. 3527 del 12/06/1985 (Rv. 441150 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIGETTO DELLA RICHIESTA D'INTERVENTO DA PARTE DELL'INPS PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLO DELLA TARDIVITÀ - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI ANTICIPARE AL LAVORATORE LA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - AZIONE DIRETTA DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL'INPS - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441150-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIGETTO DELLA RICHIESTA D'INTERVENTO DA PARTE DELL'INPS PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLO DELLA TARDIVITÀ - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI ANTICIPARE AL LAVORATORE LA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - AZIONE DIRETTA DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL'INPS - ESPERIBILITÀ.*

Il datore di lavoro non è tenuto ad anticipare al lavoratore la retribuzione per il periodo di sospensione dal lavoro se la richiesta d'intervento della cassa integrazione sia respinta dall'INPS per motivi diversi da quello della tardiva presentazione della relativa domanda. In tal caso il lavoratore ha Azione diretta nei confronti dell'INPS per l'ottenimento della prestazione previdenziale sempre che ne ricorrano i presupposti di legge, ma non può agire a tale titolo nei confronti del datore di lavoro. (V 2829/83, mass n 427746).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)