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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 219 del 1972

Decisione
decisa il 1972-12-18, depositata il 1972-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:219
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 6514

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regione
  • Regione toscana
  • Beni assegnati al patrimonio indisponibile
  • Foreste
  • Poteri spettanti allo stato ex art. 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, prima del trasferimento delle funzioni amministrative nella materia
  • D.M. 28 dicembre 1971: costituzione di "riserve forestali di utilizzazione"
  • Competenza dello stato.
Leggi la massima
Nella risoluzione del conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione della Toscana, con ricorso contro il provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste (in data 28 dicembre 1971), con il quale lo Stato ha costituito alcune foreste, site nel territorio della Regione, in "riserve di utilizzazione", non vi è motivo di discostarsi dalla decisione adottata, su questione del tutto analoga, e dalle ragioni esposte nella sentenza n. 79 del 1972, con cui la Corte accertò che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 281 del 1970 e prima dell'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, lo Stato ha conservato, sui beni indicati nella prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge suddetta, e quindi sulle foreste destinate a far parte del patrimonio indisponibile delle singole regioni a statuto ordinario, la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione.

Norme impugnate

  • decreto ministeriale 28 dicembre 1971

Parametri

Massima n. 6515

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regione
  • Provvedimento impugnato (D.M. 28 dicembre 1971, adottato in base alla legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 11, quinto comma, prima parte)
  • Riconoscimento che esso non lede la sfera di competenza della regione ricorrente
  • Sopravvenuto D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che si assume di sanatoria e legittimante retroattivamente il provvedimento impugnato
  • Questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale nei confronti della legge
  • Irrilevanza
  • Fattispecie
  • Regione toscana
  • Disposizione da parte dello stato di vincoli di riserva sui beni forestali.
Leggi la massima
Nel giudizio su un conflitto di attribuzioni fra Regione e Stato vertente su un provvedimento già riconosciuto, di per sé, non lesivo della sfera di competenza dell'ente ricorrente, è irrilevante, e non può quindi essere sollevata in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale formulata nei confronti di una legge sopravvenuta, che il ricorrente assuma abbia operato una sanatoria, dando retroattivamente al provvedimento impugnato, che erroneamente si presuppone emanato contra legem, un (non necessario), crisma di legittimità. È questo il caso di conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione della Toscana, in seguito al provvedimento in data 28 dicembre 1971 - prima del trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni amministrative relative - del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con cui alcune foreste site nel territorio della ricorrente sono state costituite in "riserve di utilizzazione", nel quale, una volta accertato che il provvedimento impugnato trova legittimo fondamento nell'ordinamento vigente all'epoca della sua emanazione, diventa irrilevante la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni (art. 11, secondo comma, lett. n, ed 8, quarto comma) del sopravvenuto D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste) prospettata in via subordinata dalla Regione ricorrente sul presupposto che le suddette disposizioni del decreto delegato avessero operato, retroattivamente, una illegittima sanatoria del provvedimento statale impugnato.

Norme impugnate

  • decreto ministeriale 28 dicembre 1971

Parametri

Massima n. 6516

  • Regioni a statuto ordinario
  • Beni assegnati al patrimonio indisponibile
  • Foreste
  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 11, quinto comma
  • Costituzione di riserva da parte dello stato prima del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nella materia
  • Non sottrae i beni sottoposti a vincolo al previsto loro trasferimento.
Leggi la massima
Come già è stato riconosciuto nella sentenza n. 79 del 1972, il provvedimento con cui lo Stato, prima del passaggio alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative relative, abbia costituito in "riserve" alcune foreste comprese nel territorio di una regione, non implica la determinazione di escludere i beni, su cui il vincolo viene a ricadere, dal previsto loro trasferimento al patrimonio indisponibile regionale.

Parametri

Massima n. 6517

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regione
  • Beni assegnati al patrimonio indisponibile delle regioni
  • Foreste
  • Costituzione, da parte dello stato, di "riserve di utilizzazione" prima del trasferimento delle funzioni amministrative nella materia
  • Atti statali meramente preparatori dell'elenco dei beni da trasferire
  • Irrilevanza nel giudizio
  • Eventuali ed effettive esclusioni di beni illegittimamente disposte
  • Salvezza dei rimedi giurisdizionali a tutela della regione.
Leggi la massima
Nel giudizio della Corte costituzionale su un conflitto di attribuzioni proposto da una regione a statuto ordinario in seguito a un provvedimento con cui lo Stato, prima del passaggio alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative relative, abbia costituito alcune foreste, comprese nel territorio della Regione, in "riserve di utilizzazione", nessuna influenza può spiegare il successivo comportamento dello Stato (nella specie manifestatosi in atti meramente preparatori dell'"elenco dei beni" da trasferire al patrimonio regionale) in ordine al trasferimento di singole foreste.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 22 marzo 1972, depositato in cancelleria l'11 aprile successivo ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 28 dicembre 1971 mediante il quale varie località della Toscana sono state costituite in "riserve forestali di utilizzazione". Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio; uditi l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ricorso notificato il 22 marzo 1972 il Presidente della Giunta regionale della Toscana ha sollevato un conflitto di attribuzione con lo Stato in relazione al decreto del Ministro per l'agricoltura 28 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 22 gennaio 1972, col quale varie località, comprese nell'ambito delle foreste demaniali, sono state costituite in "riserve forestali di utilizzazione" ed affidate alla tutela e gestione dell'Azienda statale per le foreste demaniali. La Regione - nel dedurre la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione in relazione all'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 - sostiene che le foreste in questione sarebbero state trasferite da questa legge, con effetto immediato, al suo patrimonio indisponibile: di conseguenza allo Stato sarebbero rimasti, fino al trasferimento delle funzioni amministrative, solo poteri inerenti ad una "gestione per conto" e non si sarebbero potuti adottare provvedimenti a contenuto dispositivo. La ricorrente assume, altresì, che se con la costituzione in "riserva di utilizzazione" il Ministro avesse inteso esercitare il potere di imporre vincoli atti a garantire la destinazione di beni, il decreto sarebbe ciononostante illegittimo, giacché quei vincoli avrebbero dovuto esser imposti o con legge o con atto collegiale del Governo, in conformità di un principio già desumibile dalla legge n. 281 del 1970 e successivamente ribadito dall'art. 8, quinto comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. A proposito di quest'ultimo la Regione assume, infine, che se si ritenesse che con gli artt. 1, lett. n), e 8, quarto comma, si siano voluti sanare i vincoli illegittimamente posti con decreti ministeriali, quelle disposizioni risulterebbero in contrasto con l'art. 76 Cost. e dovrebbero essere annullate previo giudizio incidentale di legittimità costituzionale. La ricorrente conclude per l'annullamento dell'impugnato decreto ministeriale.
punto 2
Innanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri - atto dell'11 aprile 1972 - rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Nelle deduzioni si sostiene che l'art. 11, quinto comma, della legge n. 281 del 1970 non ha operato l'immediato trasferimento delle foreste al patrimonio regionale e che, comunque, prima del passaggio delle funzioni amministrative sarebbe stato pur sempre conservato alle autorità statali l'esercizio di tutti i poteri concernenti le foreste demaniali. L'Avvocatura aggiunge che le censure subordinatamente proposte dalla Regione, sul presupposto che sarebbe stata necessaria una legge od un atto governativo collegiale, sono inammissibili perché propongono questioni inerenti alla distribuzione interna di competenze statali e che manifestamente infondata è la questione concernente l'art. 8 e l'art. 1, lett. n), del decreto delegato n. 11 del 1972, atteso che con queste norme si è voluto solo assicurare il permanere di effetti ad atti legittimamente emanati prima dell'effettivo passaggio delle funzioni. La difesa dello Stato conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato nel merito.
punto 3
Nell'udienza pubblica la difesa della Regione, pur rilevando la sostanziale identità della presente controversia con quella decisa con la sentenza n. 79 del 1972, ha particolarmente richiamato l'attenzione sulla documentazione esibita in ordine all'elaborazione dell'elenco dei beni forestali da trasferire e sul proposito dello Stato, da tale documentazione desumibile, di escludere dal trasferimento le foreste che medio tempore sono state assoggettate a vincoli di riserva. L'Avvocatura dello Stato ha invece escluso che la problematica inerente al concreto trasferimento dei beni forestali possa avere una qualsiasi incidenza sulla risoluzione dell'attuale conflitto. :

Considerato in diritto

punto 1
Col presente conflitto di attribuzione la Regione della Toscana - nel chiedere l'annullamento del decreto 28 dicembre 1971, col quale il Ministro per l'agricoltura sottopose a particolare regime di tutela alcune foreste site nel territorio regionale - sostiene che per i beni indicati nella prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, lo Stato avrebbe potuto esercitare, prima del passaggio delle funzioni amministrative alle regioni, solo quei poteri che fossero compatibili con la "gestione per conto" delle regioni interessate.
punto 2
Questione del tutto analoga fu decisa con la sentenza n. 79 del 1972, con la quale questa Corte accertò che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 281 del 1970 e prima dell'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, lo Stato ha conservato, sui beni di cui si discute, la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione. Da tale precedente e dalle ragioni esposte nella sentenza citata non vi è motivo di discostarsi. Giova solo aggiungere che - una volta accertato che la legittimità dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei suddetti poteri trova fondamento nell'ordinamento vigente all'epoca della loro emanazione - diventa irrilevante la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del sopravvenuto d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (art. 11, secondo comma, lett. n), ed art. 8, quarto comma), che la ricorrente subordinatamente solleva sul presupposto di una illegittima retroattiva sanatoria di atti emanati contra legem.
punto 3
Nella precedente, ricordata decisione questa Corte ebbe ad affermare che l'imposizione di vincoli forestali da parte dello Stato non esprime la determinazione di escludere dal trasferimento le foreste sulle quali quei vincoli vengono a ricadere. Nel ribadire questa affermazione, la Corte, in relazione alla esibizione da parte della ricorrente di una documentazione concernente l'elaborazione dell'elenco dei beni da trasferire, osserva che nessuna influenza sul presente giudizio può spiegare il successivo comportamento dello Stato in ordine al trasferimento di singole foreste, fermo restando, ovviamente, che in relazione ad eventuali esclusioni di cui si dovesse lamentare l'illegittimità, la Regione potrà esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dall'ordinamento.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento alla data in cui fu emanato il decreto ministeriale indicato in epigrafe, che spetta allo Stato disporre vincoli di riserva sui beni forestali. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972. COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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