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Sez. L - , Sentenza n. 29955 del 20/11/2018 (Rv. 651676 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Errore materiale riguardante la portata motivazionale della sentenza impugnata - Raffronto tra la sentenza e gli atti di causa - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651676-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, l'errore materiale che riguardi esclusivamente la portata motivazionale della sentenza impugnata è errore afferente al processo e va verificato mediante il raffronto tra la sentenza che si assume contenerlo e gli atti di causa che lo attestino, i quali sono suscettibili di esame diretto da parte del giudice di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in relazione ad un giudizio per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, affetta da un mero errore materiale la motivazione della sentenza impugnata nella quale si era fatto riferimento ad una domanda amministrativa inoltrata dall'interessato all'INPS e non, come invece emerso dagli atti di causa, all'INAIL).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)