Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 157 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7295
- Processo penale
- Parte civile
- Costituzione
- Cod. proc. pen., art. 93, secondo comma
- Azione per la restituzione ed il risarcimento del danno
- Introduzione direttamente in udienza
- Mancata previsione di un termine a difesa nei confronti dell'imputato
- Non è violato il diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Non sussistendo nuovi motivi è manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e 182 del 1973. Cfr.: 108/1970; 167/1970; 182/1973.
Norme impugnate
- art. 93 codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1972 dal pretore di Vittoria nel procedimento penale a carico di Eterno Salvatore, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 26 giugno 1972 il pretore di Vittoria ha proposto, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale che consente la costituzione di parte civile nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, senza il rispetto dei termini a difesa previsti per il convenuto dall'art. 163 bis del codice di procedura civile;
che l'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal pretore di Vittoria sulla base del rilievo che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale pone in essere una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente, differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel processo civile;
che, successivamente, la stessa questione è stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e n. 182 del 1973;
che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare le precedenti decisioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, promossa, con riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Vittoria con ordinanza 26 giugno 1972, già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e n. 182 del 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze