Sez. 1, Sentenza n. 25723 del 20/05/2008 Cc. (dep. 25/06/2008) Rv. 240462 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE | Casi previsti dalla lett. c) dell'art. 12 cod. proc. pen. - Modifiche introdotte dalla l. 63/2001 - Applicabilità degli effetti sulla competenza dell'ipotesi di connessione tra reati commessi per assicurare a colpevoli di altro reato l'impunità - Esclusione.
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE
Il criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione di procedimenti, è regolato da norme di stretta interpretazione, in quanto correlate al principio costituzionale del giudice precostituito per legge, onde le stesse non sono estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., tra i quali non è annoverata, dopo le modifiche della relativa lettera c) ad opera della legge n. 63 del 2001, la connessione tra reati commessi al fine di assicurare l'impunità ai colpevoli di altro reato. Ne consegue che è esclusa la "vis attractiva" della competenza in capo al giudice competente per il reato più grave. (Fattispecie relativa a conflitto negativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)