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Sez. L, Ordinanza n. 33734 del 21/12/2024 (Rv. 673309-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Falsificazione di certificato medico - Accertamento della falsità - Proposizione della querela di falso - Non necessarietà - Fattispecie. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa del lavoratore, intimato per aver egli prodotto certificati medici falsi, non è necessario ai fini dell'accertamento della falsità che il datore di lavoro proponga querela di falso, poiché la procedura di verificazione è prescritta solo per le scritture provenienti dai soggetti del processo e in ipotesi di negazione della propria firma da parte di colui contro il quale esse sono state prodotte. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto provata la falsità dei certificati attraverso la testimonianza del medico cui era stata attribuita la loro compilazione e sottoscrizione).

Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)