Sez. L, Sentenza n. 5178 del 22/10/1985 (Rv. 442487 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PREVISIONE TABELLARE DELLE MALATTIE INDENNIZZABILI - FUNZIONE PARADIGMATICA E PRESUNTIVA - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PREVISIONE TABELLARE DELLE MALATTIE INDENNIZZABILI - FUNZIONE PARADIGMATICA E PRESUNTIVA - ESTREMI.*
Nel sistema legale delle malattie professionali di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - testo unico delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - la previsione tabellare delle malattie indennizzabili (allegati 4 e 5 al d.P.R. n. 1124/65, come modificato dal d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482) assume funzione paradigmatica, nel senso che la relativa prestazione assicurativa è ammessa solo per quelle determinate malattie, e - al tempo stesso - presuntiva, nel senso che la corrispondenza tra la malattia indicata nella (prima colonna della) tabella e lo specifico tipo di lavorazione cui il lavoratore è addetto, descritto nella seconda colonna, identifica con ciò stesso il rapporto eziologico fra lavoro e malattia escludendo al riguardo un ulteriore Onere probatorio del lavoratore assicurato. (Conf 7476/83, mass n 432093).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)