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Istituzione del servizio sanitario nazionale

Testo in vigore al

Titolo I. Il servizio sanitario nazionale

Capo I. Principi ed obiettivi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 I principi

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' mediante il servizio sanitario nazionale.

2. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana.

3. Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

4. Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettivita'.

5. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Art. 2 Gli obiettivi

1. Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato mediante:

  1. 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunita';

  2. 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

  3. 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

  4. 4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e psichica;

  5. 5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

  6. 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;

  7. 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la economicita' del prodotto;

  8. 8) la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

2. Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

  1. a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;

  2. b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

  3. c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalita' perinatale ed infantile;

  4. d) la promozione della salute nell'eta' evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;

  5. e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;

  6. f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;

  7. g) la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;

  8. h) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 177 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.

Capo II. Competenze e strutture

Art. 3 Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie

1. Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.

2. La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.

Art. 4 Uniformita' delle condizioni di salute sul territorio nazionale

1. Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:

  1. 1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;

  2. 2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

  3. 3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;

  4. 4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;

  5. 5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;

  6. 6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.

Art. 5 Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali

1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.

2. Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari.

3. Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni.

4. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

5. Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6 Competenze dello Stato

1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

  1. a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

  2. b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;

  3. c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialita' medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;

  4. d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

  5. e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

  6. f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

  7. g) gli standards dei prodotti industriali;

  8. h) la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;

  9. i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;

  10. k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

  11. l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

  12. m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

  13. n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;

  14. o) l'istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;

  15. p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;

  16. q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;

  17. r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;

  18. s) gli ordini e i collegi professionali;

  19. t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;

  20. u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;

  21. v) l'organizzazione sanitaria militare;

  22. z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Art. 7 Funzioni delegate alle regioni

1. E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

  1. a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6, lettera b);

  2. b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;

  3. c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

  4. d) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattivita' ambientale;

  5. e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

2. Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanita'.

3. Il Ministero della sanita' provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.

4. Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante subdelega ai comuni.

5. In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) si procedera' ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il piu' efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;

  2. b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.

6. L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1 gennaio 1981.4

Art. 8 Consiglio sanitario nazionale

1. E' istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e la attuazione del piano sanitario nazionale.

2. Il Consiglio e' sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonche' alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessario alle esigenze del servizio sanitario nazionale.

3. Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', per la durata di un quinquennio, e' presieduto dal Ministro della sanita' ed e' composto:

  1. a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano;

  2. b) da tre rappresentanti del Ministero della sanita' e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

  3. c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentativita' e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.

5. Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalita' sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

6. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.

7. L'articolazione in sezioni, le modalita' di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio stesso.

Art. 9 istituto superiore di sanita'

1. L'Istituto superiore di sanita' e' organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanita' e collabora con le unita' sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attivita' di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanita' sono disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.

2. L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di accedere agli impianti produttivi nonche' ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 419. Tale facolta' e' inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.

3. L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanita', organizza, in collaborazione con le regioni, le universita' e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanita' pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.

4. L'Istituto svolge l'attivita' di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33.

6. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' sostituito dal seguente:
"La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalita' previste dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519

8. "b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanita' tra personalita' operanti nell'ambito di universita' e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalita' italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanita', tra personalita' operanti nell'ambito delle universita' e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale".

Art. 10 L'organizzazione territoriale

1. Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unita' sanitarie locali.

2. L'unita' sanitaria locale e' il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.

3. Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunita' montane articolano le unita' sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

Art. 11 Competenze regionali

1. Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.

2. Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:

  1. a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;

  2. b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali.

  3. c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

3. Le regioni svolgono la loro attivita' secondo il metodo della programmazione pluriennale e della piu' ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle universita' presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanita', nonche' degli organi della sanita' militare territorialmente competenti.

4. Con questi ultimi le regioni possono concordare:

  1. a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamita', epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;

  2. b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.

5. Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.

6. All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresi' ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unita' di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.

Art. 12 Attribuzioni delle province

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.

Art. 13 Attribuzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unita' sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale.

3. I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la piu' ampia partecipazione degli operatori della sanita', delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attivita' delle unita' sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza alle finalita' del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'articolo 55.

4. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unita' sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.

Art. 14 Unita' sanitarie locali

1. L'ambito territoriale di attivita' di ciascuna unita' sanitaria locale e' delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.

2. Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti piu' elevati o, in casi particolari, piu' ristretti.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'unita' sanitaria locale provvede in particolare:

  1. a) all'educazione sanitaria;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 177 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE;

  3. c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

  4. d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

  5. e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

  6. f) all'igiene e medicina del lavoro, nonche' alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

  7. g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive;

  8. h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

  9. i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

  10. l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

  11. m) alla riabilitazione;

  12. n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

  13. o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

  14. p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario;

  15. q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.

Art. 15 Struttura e funzionamento delle unita' sanitarie locali

1. L'unita' sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, e' una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane

2. Organi della unita' sanitaria locale sono:

  1. 1) l'assemblea generale;19

  2. 2) il comitato di gestione e il suo presidente;19

  3. 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione.

3. La legge regionale disciplina i compiti e le modalita' di funzionamento del collegio.

4. Il collegio dei revisori e' tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unita' sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanita' e del tesoro.

5. In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune puo' stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all'attivita' delle unita' sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni puo' attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.

6. L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo e' formata dai rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalita'. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.

7. La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.

8. L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.

9. Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unita' sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino piu' esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.

10. Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunita' montana, quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per:

  1. 1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unita' sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;

  2. 2) prevedere un ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilita' sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalita' e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;

  3. 3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;

  4. 4) emanare il regolamento organico del personale dell'unita' sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;

  5. 5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunita' montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunita' montana in funzione di unita' sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo.

11. La legge regionale stabilisce altresi' norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unita' sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.

Art. 16 Servizi veterinari

1. La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale o in un ambito territoriale piu' ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.

Art. 17 Requisiti e struttura interna degli ospedali

1. Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unita' sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

2. Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'interazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonche' a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge.