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Sez. 5, Sentenza n. 854 del 18/02/1999 Cc. (dep. 18/03/1999) Rv. 212859 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Mediante distrazione - Mancato reperimento di beni - Presunzione di distrazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212859-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché, quanto all'elemento psicologico, è sufficiente il dolo generico, che si estrinseca nella coscienza e volontà di compiere atti di distrazione, una volta provato che la società fallita ebbe a disposizione determinati beni ed accertato che l'amministratore non è stato in grado di giustificare il loro mancato reperimento, ovvero di indicarne la destinazione al soddisfacimento di effettive necessità dell'impresa, deve presumersi che lo stesso li abbia dolosamente distratti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)