Sez. 3, Sentenza n. 10286 del 16/07/2002 (Rv. 555787 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Subordinazione della provvigione al buon esito dell'affare - Ammissibilità - Estensione del principio al negozio di procacciamento di affari - Legittimità.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Tanto in tema di mediazione, quanto in tema di procacciamento di affari, deve ritenersi consentita alle parti, nella libera esplicazione della loro autonomia negoziale, la facoltà di derogare alla disciplina codicistica - che impone la corresponsione della provvigione al mediatore per il solo fatto che il contratto sia stato concluso per il suo intervento - e stabilire che il pagamento della provvigione stessa sia subordinato, invece, al buon fine dell'affare. (Cfr. Corte dei Conti ss. uu. N. 53 del 1996).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)