Sez. 3, Ordinanza n. 5330 del 09/03/2026 (Rv. 678118-01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Locazione dell'immobile pignorato stipulata dal custode - Estinzione della procedura - Automatica inefficacia del contratto - Frutti maturati - Spettanza all'esecutato - Azione intrapresa dal custode per il relativo recupero - Successione dell'esecutato ex art. 111 c.p.c. - Configurabilità. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)