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Sez. 2, Sentenza n. 1990 del 21/06/1972 (Rv. 359110 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359110-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*

Il giudice deve ricorrere alla liquidazione equitativa del danno solo quando il danno non puo essere provato nel suo preciso ammontare. (Conf 721'70, mass n 345958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)