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Sez. L - , Sentenza n. 24488 del 10/09/2021 (Rv. 662263 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Ricongiungimento familiare dei rifugiati - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - Disciplina degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Requisito della “vivenza a carico” - Necessità - Nozione.
Stato
decisa il 2021-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662263-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il ricongiungimento del genitore, richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico", che si riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)