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Sez. 5 - , Sentenza n. 5020 del 16/02/2022 (Rv. 663893 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica della cartella di pagamento agli eredi - Tempestività della comunicazione del domicilio fiscale ex art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 - Rilevanza della data di iscrizione a ruolo della pretesa - Esclusione - Notifica della cartella di pagamento - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663893-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ai fini della validità della notifica dell'atto impositivo eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi del contribuente presso l'ultimo domicilio del "de cuius", il momento con riferimento al quale occorre accertare se gli eredi abbiano o meno provveduto alla comunicazione del loro domicilio fiscale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 è quello della notifica dell'atto impositivo e non quello dell'iscrizione a ruolo, essendo questo un atto interno all'amministrazione finanziaria.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)