Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 239 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15270
- Procedure concorsuali
- Società per azioni in regime di amministrazione straordinaria
- Controversie relative alla vendita di beni ad esse appartenenti
- Attribuzione della competenza ai tribunali amministrativi anche per quelle vertenti su diritti soggettivi
- Estinzione di ufficio dei processi pendenti innanzi ai giudici ordinari
- Manifesta inammissibilità della questione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1988 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Buontempo Eugenio e la Cartiere di Arbatax s.p.a. ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Buontempo Eugenio, delle Cartiere Riunite Donzelli ed altre, della S.p.a. Pizzi, e delle Cartiere Burgo S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Sandro Amorosino per la S.p.a. Pizzi e Mario Sanino per le Cartiere Burgo s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Eugenio Buontempo contro la Cartiera di Arbatax s.p.a. e altre società per azioni, tutte in amministrazione straordinaria, il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391, nella parte in cui attribuisce alla competenza dei tribunali amministrativi regionali le controversie concernenti la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione controllata, anche se vertenti su diritti soggettivi e indipendentemente da questioni di legittimità di atti o provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo, disponendo l'estinzione d'ufficio dei giudizi in materia già pendenti davanti al giudice ordinario, nonché la cessazione degli effetti dei provvedimenti giudiziali relativi ai beni suddetti;
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe le parti del giudizio a quo, l'attore insistendo per l'accoglimento della questione, le convenute eccependone preliminarmente l'inammissibilità, in quanto sollevata da un giudice "privo di competenza giurisdizionale, essendo stato proposto, precedentemente all'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte, il regolamento preventivo di giurisdizione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte ha affermato in numerose pronunce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione (sentenze n. 221 del 1972, n. 135 del 1975, nn. 118 e 186 del 1976, n. 43 del 1977, n. 43 del 1980, n. 173 del 1981);
che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi da tale orientamento;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze