Sez. 3, Sentenza n. 5622 del 09/06/1994 (Rv. 486988 - 01)
Mandato - Estinzione - Cause - Revoca - Del mandato oneroso | Mandato oneroso a tempo indeterminato - Revoca priva di giusta causa anteriore all'inizio dell'esecuzione del contratto - Effetti - Restituzione della cauzione e degli interessi - Decorrenza degli stessi.
Mandato - Estinzione - Cause - Revoca - Del mandato oneroso
Con riguardo a mandato oneroso a tempo indeterminato, la sopravvenienza di una revoca priva di giusta causa ed anteriore all'inizio dell'esecuzione del contratto produce effetti assimilabili a quelli della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che, determinando uno scioglimento retroattivo del rapporto, ai sensi dell'art. 1458, primo comma cod. civ., obbliga il mandante che abbia ricevuto cauzione a restituirla al mandatario, con gli interessi decorrenti dalla data di conclusione del contratto e non da quella della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)