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Sez. L, Sentenza n. 3911 del 22/04/1987 (Rv. 452765 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - GIUSTI MOTIVI - NOZIONE - MERITO DELLA CONTROVERSIA OVVERO ASPETTI PROCESSUALI - INCLUSIONE - LIMITI - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE PER TARDIVITÀ - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DEDUZIONE DI GIUSTIFICATI MOTIVI DA VALUTAZIONE DI MERITO ESTRANEA ALLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452765-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - GIUSTI MOTIVI - NOZIONE - MERITO DELLA CONTROVERSIA OVVERO ASPETTI PROCESSUALI - INCLUSIONE - LIMITI - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE PER TARDIVITÀ - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DEDUZIONE DI GIUSTIFICATI MOTIVI DA VALUTAZIONE DI MERITO ESTRANEA ALLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE.*

I giusti motivi per i quali il giudice del merito può disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali possono in generale riguardare tanto il merito della controversia, quanto aspetti processuali o di condotta processuale; resta però precluso al giudice d'appello, che dichiari l'inammissibilità della impugnazione per tardività e che quindi pronunci una sentenza meramente processuale, la possibilità di trarre i suddetti giustificati motivi da una valutazione di merito di fatti od Atti processuali, estranea al contenuto precettivo della pronuncia. (V 2504/86, mass n 445603).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)