Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, nonche' alle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, di taluni prodotti agricoli
Testo in vigore al
Art. 19
1. Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi, delle restituzioni o dei premi di denaturazione di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.
Art. 20
1. Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.
Art. 21
1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 23 del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1968 in lire 99 miliardi si fara' fronte:
1) quanto a lire 52.740.380.000 con corrispondente riduzione dei fondi stanziati sui capitoli 1927, 1929, 1930 e 1931 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso anno finanziario;
2) quanto a lire 46.259.620.000 con corrispondente aliquota delle entrate di cui al precedente articolo 20.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22
1. Dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari di cui all'art. 1 del presente decreto, sono abrogati il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, nonche' le norme relative ai prodotti del settore del riso, contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28.
2. Sono inoltre abrogate le norme del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1967, n. 627, per quanto incompatibili con il presente decreto.
Art. 23
1. L'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e' modificato come segue:
"A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto:
a) per i prodotti di cui allo stesso art. 1, per i quali in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonche' delle successive modifiche ed aggiunte, sono fissate con norme emanate dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea restituzioni all'esportazione o alla produzione in misura obbligatoria, dette restituzioni sono accordate nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalle relative norme comunitarie. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni stesse sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;
b) per i prodotti di cui allo stesso art. 1 per i quali, in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonche' delle successive modifiche ed aggiunte, sono consentite restituzioni alla esportazione o alla produzione, dette restituzioni possono essere concesse con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Con detto provvedimento sara' formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle dette agevolazioni e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonche' la misura delle agevolazioni stesse, nei limiti risultanti dal citato Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte. L'elenco, le disposizioni e condizioni nonche' la misura predetti possono essere variati con la stessa procedura".
Art. 24
1. L'art. 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911 convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e' modificato come segue:
"Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.
I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dal Regolamento comunitario e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, indicato all'art. 1 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424".
Art. 25
1. L'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, e' modificato come segue:
"Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.
I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, sono compresi tra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424".
Art. 26
1. In tutti i casi nei quali, ai fini dell'accertamento, le merci devono essere sottoposte a visita doganale a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la dogana puo' disporre che la visita sia limitata ad una parte soltanto delle merci descritte nella dichiarazione.
2. Agli effetti previsti dall'art. 28 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la responsabilita' degli impiegati, per quanto attiene alla visita, e' limitata alla parte delle merci di cui la dogana abbia disposto la visita stessa.
Art. 27
1. I servizi relativi al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione dei prelievi o dei dazi nonche' a titolo di premi di denaturazione o di sovvenzioni per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunita' economica europea possono essere accentrati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso una o piu' intendenze di finanza.
2. I pagamenti delle somme di cui al comma precedente sono disposti dai competenti intendenti di finanza con ordinativi di pagamento a favore degli aventi diritto, su aperture di credito disposte a favore degli stessi intendenti dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
3. Gli ordinativi di pagamento sono sottoposti ai prescritti riscontri delle ragionerie provinciali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio in sede di controllo dei rendiconti relativi agli ordini di accreditamento di cui al comma precedente.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Art. 29
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10 dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI -
RESTIVO - ANDREOTTI -
TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 87. - GRECO