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Sez. 6, Sentenza n. 26614 del 23/03/2018 Ud. (dep. 11/06/2018) Rv. 273582 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Certificato medico attestante lo stato di avanzata gravidanza - Sufficienza ad attestare l'impedimento a comparire - Esclusione - Illegittimità costituzionale dell'art.420-ter, cod.proc.pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273582-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

In tema di legittimo impedimento del difensore, il mero stato di avanzata gravidanza non può di per sé costituire, in assenza di specifiche attestazioni sanitarie indicative di uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro, ragione di assoluta impossibilità a comparire. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la prospettata illegittimità costituzione dell'art.420-ter, cod.proc.pen. per contrasto con la tutela della maternità, evidenziando come anche la disciplina prevista dalla legge 11 dicembre 1990, n.379, in favore della professionista iscritta alla cassa di previdenza, contempla la possibilità dello svolgimento dell'attività professionale nel periodo durante il quale viene erogata l'indennità di maternità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)