Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 05/05/1966 (Rv. 322290 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICA DELLA SENTENZA ALLA RESIDENZA REALE DEL PROCURATORE - NECESSITA - ECCEZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICA DELLA SENTENZA ALLA RESIDENZA REALE DEL PROCURATORE - NECESSITA - ECCEZIONI.*
La notificazione degli Atti processuali si effettua al procuratore costituito e non alla parte. Sicche, salvo il caso che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 141 secondo comma cod.proc.civ., o che il procuratore abbia specificatamente eletto il proprio domicilio ai fini del giudizio, la notificazione della sentenza deve ritenersi validamente eseguita nella residenza reale del procuratore medesimo, e nulla rileva che la parte abbia fatto elezione di domicilio presso lo studio legale che il detto procuratore abbia in luogo diverso dalla cennata sua reale residenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)