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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 39 del 1968

Decisione
decisa il 1968-04-23, depositata il 1968-04-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:39
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2809

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Conflitto tra corte di cassazione e corte costituzionale
  • Promuovimento da parte DI organo estraneo
  • Inammissibilità. processo penale
  • Istruzione sommaria
  • Cod. proc. pen., art. 392, primo comma
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale, proposto dal Pretore di Empoli con ordinanza 5 gennaio 1966, è inammissibile, considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il Pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte costituzionale, cioè fra organi a cui egli è estraneo, dimodoché non è legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art. 37 e art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87). È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Cod. proc.penale, proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli, che la predetta ordinanza. Ritenuto che la Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost. e che pertanto una nuova dichiarazione di illegittimità costituzionale si rende impossibile essendo la norma già uscita dall'ordinamento, la predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al momento in cui è stata emanata, fra i quali è compreso quello presso il pretore di Empoli (Corte cost. sent. n. 127 del 1966).

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 gennaio 1966 dal pretore di Empoli nel procedimento penale a carico di Scappini Graziella, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966, e di conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale proposto con la medesima ordinanza. Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.
punto 1
Ritenuto che, nel processo penale apertosi dinanzi al pretore di Empoli contro Graziella Scappini, accusata di lesioni personali, il giorno 29 aprile 1965 s'era eseguita una perizia medico - legale senza l'osservanza degli artt. 304 bis - 304 quater del Codice di procedura penale; che successivamente erano state pubblicate la sentenza 1965 n. 52 della Corte costituzionale, con cui si dichiarava l'incostituzionalità dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale in quanto impediva di estendere all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis e seguenti, e la sentenza 11 dicembre 1965 della Corte di cassazione, con la quale si negava che la predetta sentenza della Corte costituzionale avesse effetto sulle perizie già eseguite; che il pretore di Empoli, ravvisando nelle due pronuncie "un contrasto tale da determinare un conflitto tra due poteri dello Stato", ne rimetteva la risoluzione alla Corte costituzionale e, per l'ipotesi che non fosse legittimato a sollevare il conflitto, sospendeva il giudizio in attesa che la Corte costituzionale decidesse di promuoverlo (seconda denuncia) o dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, la precedente dichiarazione non essendo presumibilmente estensibile al presente giudizio, secondo l'interpretazione data dal pretore alla citata pronuncia della Cassazione (terza denuncia); che non c'è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte costituzionale, cioè fra organi a cui egli è estraneo, dimodoché non è legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art. 37 e v. art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87); che con la seconda denuncia, evidentemente, il pretore di Empoli non solleva una questione su cui la Corte si debba pronunciare; che la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione e che pertanto una nuova dichiarazione di illegittimità costituzionale si rende impossibile essendo la norma già uscita dall'ordinamento, mentre la predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al momento in cui è stata emanata, fra i quali è compreso quello pendente presso il pretore di Empoli (Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 1966);

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, proposto dal pretore di Empoli con l'ordinanza 5 gennaio 1966; dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Empoli, con la predetta ordinanza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968. ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze