Sez. 3, Sentenza n. 1255 del 11/11/1970 Ud. (dep. 13/01/1971) Rv. 116232 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - COLPA - SUFFICIENZA - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA - ERRORE INCOLPEVOLE - NECESSITA.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - COLPA - SUFFICIENZA - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA - ERRORE INCOLPEVOLE - NECESSITA.*
Per la punibilita delle contravvenzioni e sufficiente la colpà pertanto, nel caso in cui l'evento si verifichi per falsa o inesatta rappresentazione della realta da parte dell'agente, la responsabilita e esclusa solo se si dimostri che l'errore e incolpevole, cioe determinato da caso fortuito o forza maggiore. (V 114390, 115034, anno 1970' 112963, anno 1969' 109475, 106965, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)