Sez. 5, Sentenza n. 1013 del 11/10/1971 Ud. (dep. 07/12/1971) Rv. 119465 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LEGGE PENALE - NOZIONE - INTEGRAZIONE DEL PRECETTO CON DISPOSIZIONI CONTENUTE IN UNA LEGGE EXTRAPENALE - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONI ABUSIVE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LEGGE PENALE - NOZIONE - INTEGRAZIONE DEL PRECETTO CON DISPOSIZIONI CONTENUTE IN UNA LEGGE EXTRAPENALE - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONI ABUSIVE.*
Deve ritenersi legge penale non soltanto quella che stabilisce la punibilita di un determinato fatto ma anche ogni altra disposizione che, pur essendo contenuta in una legge civile o amministrativa, e richiamata da una norma penale ovvero ne integra il precetto. (fattispecie in tema di costruzioni abusive).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1964 num. 2 art. 47, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 21, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)