diritto.io

Approvazione dello statuto della Regione siciliana

Testo in vigore al

Art. 35

1. Gli impegni gia' assunti dallo Stato verso gli, enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono pero' riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma, che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta relativa a detta quota, compete alla Regione ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38

1. Lo Stato versera', annualmente alla Regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

2. Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

3. Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39

1. Il regime doganale della. Regione e' di esclusiva competenza dello Stato.

2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonche' il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

2. E' pero' istituita presso il Banco di Sicilia, finche' permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dai ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41

1. Il Governo della Regione ha facolta' di emettere prestiti interni.

Art. 41-bis

1. Le disposizioni relative alla forma di governo di cui
all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto
dall'Assemblea regionale, l'Assemblea e' sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 41-ter

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il
procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale.

Art. 42

1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avra' luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, pero', determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali; e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43

1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dell'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio de gli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente Statuto.

2. Visto: Il Presidente del consiglio dei Ministri
DE GASPERI