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Sez. L, Sentenza n. 8858 del 14/08/1991 (Rv. 473524 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali e comunali - Indennità - Varie | Impiegati collocati a riposo fra il 31 gennaio 1977 ed il 31 maggio 1982 - Computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio oltre i limiti derivanti dal blocco attuato dalla normativa del 1977 - Esclusione - Abrogazione degli artt. 1 e 1 bis del D.L. n. 12 del 1977 ad opera dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473524-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali e comunali - Indennità - Varie

L'abrogazione, ad opera dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 297, degli artt. 1 ed 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con legge n. 91 del 1977) non ha comportato, per i dipendenti degli enti locali collocati a riposo fra il 31 gennaio 1977 ed il 31 maggio 1982, la computabilità dell'indennità integrativa speciale, nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio, oltre i limiti derivanti dal blocco attuato dalla normativa del 1977 (la cui temporanea efficacia è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 142 del 1980), atteso che non può riconoscersi efficacia retroattiva alla citata norma della legge n. 297 del 1982 e che il cosiddetto scongelamento previsto per il settore privato dall'art. 5 di questa stessa legge (la cui questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 182 del 1989) opera (peraltro gradualmente, a differenza che per i dipendenti pubblici) solo a decorrere dall'1 giugno 1982 e non riguarda i rapporti cessati prima di tale data.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)