Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 18/05/1971 (Rv. 351840 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - NON CONVENIENZA DEL CONTRATTO - RICONSIDERAZIONE - LICEITA - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - NON CONVENIENZA DEL CONTRATTO - RICONSIDERAZIONE - LICEITA - PRESUPPOSTI.*
Gli obblighi di reciproca correttezza, che stanno alla base della responsabilita precontrattuale, non vietano di riconsiderare la convenienza del contratto, qualora le parti abbiano lasciato decorrere un considerevole periodo di tempo senza addivenire alla stipulazione del contratto medesimo, nelle forme stabilite dalla legge (nella specie si trattava di vendita immobiliare), e siano frattanto intervenuti fatti nuovi che mutino la situazione, quale essa si presentava al tempo dei primi informali accordi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)