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Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 09/10/1989 Cc. (dep. 26/10/1989) Rv. 182350 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - DEPOSITO DEL PIEGO NELL'UFFICIO POSTALE - LETTERA RACCOMANDATA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA INDICAZIONE DELLE PRESCRITTE FORMALITÀ - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182350-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - DEPOSITO DEL PIEGO NELL'UFFICIO POSTALE - LETTERA RACCOMANDATA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA INDICAZIONE DELLE PRESCRITTE FORMALITÀ - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*

Per la validità della notificazione, in caso di assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione del plico, è necessario che sull'avviso di ricevimento, depositato con il piego nell'ufficio postale, risulti l'effettuazione delle formalità (alternativamente previste, dell'affissione dell'avviso alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza) con indicazione del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati. Non possono essere ritenuti equivalenti annotazioni che non certifichino l'avvenuto compimento delle predette formalità, né queste possono essere presunte, costituendo condizioni e momenti essenziali del procedimento di notificazione. (Conf mass n 162014, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 178, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)