Sez. L - , Sentenza n. 41279 del 22/12/2021 (Rv. 663358 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso Inail - Termine di decadenza - Decreto di archiviazione - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail, previsto dall'art. 112, comma 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione di detto decreto, anche se disposto per mancanza di querela.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)