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Sez. 1, Sentenza n. 10272 del 07/09/1992 (Rv. 478661 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Accertamenti e riscossioni - In genere | Opposizione all'ingiunzione - Competenza del Tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Affidamenti del servizio in concessione - Irrilevanze.
Stato
decisa il 1992-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478661-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Accertamenti e riscossioni - In genere

L'opposizione all'ingiunzione emessa per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere proposta davanti al tribunale, quale che sia il valore della controversia, a norma dell'art. 9 cod.proc.civ., trattandosi di materia relativa a imposte e tasse, ancorché il servizio per l'accertamento e la riscossione non sia gestito dal Comune, ma affidato in concessione, atteso che il richiamo alla competenza del conciliatore, del pretore e del tribunale, contenuto nell'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n.639 (che disciplina il procedimento di recupero dell'imposta suddetta, giusto il rinvio dell'art. 25 legge 26 ottobre 1972 n. 639) si riferisce alle controversie concernenti vere e proprie entrate ma non anche alla materia delle imposte e tasse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)