Sez. 2 - , Sentenza n. 31572 del 03/11/2020 Ud. (dep. 11/11/2020) Rv. 280063 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Persona offesa divenuta reperibile dopo il primo giudizio - Assunzione della testimonianza in appello - Riforma della sentenza assolutoria di primo grado - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso in cui il giudice di appello riformi la sentenza di assoluzione dopo aver proceduto all'assunzione in contraddittorio della testimonianza della persona offesa divenuta reperibile dopo il primo giudizio, poiché, in assenza di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative già acquisite, è rimessa alla valutazione del giudice la determinazione della loro necessaria riassunzione, in base al parametro dell'assoluta indispensabilità ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)