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Sez. 3, Sentenza n. 4566 del 05/02/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153537 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO - DIVIETO - NECESSITÀ DELLA DISPONIBILITÀ DI VALUTA ALL'ESTERO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153537-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO - DIVIETO - NECESSITÀ DELLA DISPONIBILITÀ DI VALUTA ALL'ESTERO - ESCLUSIONE.*

Il reato di esportazione di titoli di credito previsto dalle leggi 30 aprile 1976 n. 159 e 8 ottobre 1976 n. 689, si realizza con la negoziazione all'estero del titolo medesimo, non essendo ivi necessaria la disponibilità della valuta. (V mass n 148130).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 689 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)