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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 400 del 1991

Decisione
decisa il 1991-10-15, depositata il 1991-10-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:400
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17586

  • Ordinanza di correzione di errore materiale ed omissione rilevati nel dispositivo della sentenza della corte costituzionale n. 366/1991.
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Parametri

  • art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 366 del 23 luglio 1991; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991; Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione del dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991 siano corretti nel modo che segue: 1) a pag. 19 inserire alla terza riga il seguente periodo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) a pag. 19, riga 5, sostituire le parole "agli artt. 3 e 112 della Costituzione", con le parole "all'art. 112 della Costituzione". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze