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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 844 del 1988

Decisione
decisa il 1988-07-05, depositata il 1988-07-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:844
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12872

  • Pensioni
  • Previdenza e assistenza sociale
  • Medici condotti
  • Cassa per le pensioni ai sanitari
  • Onere contributivo
  • Disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti comunali
  • Violazione dell'art. 3 Cost.
  • Ulteriore contrasto con l'art. 53 Cost.
  • Inussistenza
  • Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
  • Legge 4 febbraio 1958 n. 87, art. 11, primo comma. legge 3 maggio 1967 n. 315, art. 13. d.l. 30 giugno 1972 n. 267 (conv., con modificazioni, in l. 11 agosto 1972 n. 485) art. 7.
  • Cost., artt. 3 e 53, primo comma.
Leggi la massima
La disciplina del rapporto d'impiego dei medici condotti è diversa, quanto a diritti e doveri rispetto a quella propria degli altri dipendenti comunali. A tale diversità corrispondono anche regimi previdenziali differenti, che fanno capo a Casse diverse, con separate gestioni finanziarie, nonché con regimi previdenziali e trattamenti previdenziali e assistenziali diversi. Regimi e trattamenti cui afferisce la diversità contributiva, non sussistendo neanche l'identità dele situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione contributiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, L. 4 febbraio 1958 n. 87, dell'art. 13, L. 3 maggio 1967 n. 315, dell'art. 7, D.L. 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 1972 n. 485, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra i medici condotti e gli altri dipendenti comunali e della non corrispondenza, a identica capacità contributiva, dello stesso onere tributario). - cfr. S.n. 92/1980 e n. 240/1982.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), e 7 del d.l. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni in legge 11 agosto 1972, n. 485, promossi con le ordinanze emesse il 18 febbraio 1982 e il 24 marzo 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Trecate Giuliano ed altri contro il Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti per la Previdenza - Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri e sul ricorso proposto da Zannier Renato contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritte al n. 291 del registro ordinanze 1983 e al n. 400 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983 e n. 266 dell'anno 1984; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 18 febbraio 1982 (R.O. n. 291/83), emessa nel giudizio promosso da alcuni medici condotti per ottenere la declaratoria del loro diritto a versare alla Cassa per le pensioni ai sanitari contributi di misura pari a quelli versati dagli altri dipendenti comunali alla loro Cassa per le pensioni, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315, 7 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972, n. 485, in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché si verifica, tra le suddette categorie di dipendenti comunali, disparità di trattamento, e perché a identica capacità contributiva non corrisponde lo stesso onere tributario; che identica questione è stata nuovamente sollevata dal medesimo giudice con ordinanza in data 24 marzo 1983 (R.O. n. 400/84); che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l'infondatezza della questione; che i due giudizi possono essere riuniti, stante l'identità dell'oggetto;
punto 2
considerato che le situazioni messe a raffronto non sono omogenee in quanto, a parte la identica posizione di dipendenti comunali, il rapporto di impiego dei medici condotti ha una sua peculiare disciplina, con diritti e doveri diversi da quelli degli altri dipendenti comunali; che a questa differenza di rapporti corrisponde una diversità di regimi previdenziali che fanno capo rispettivamente per gli uni alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per gli altri alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, Casse con separate gestioni finanziarie; che la diversità di contribuzione afferisce alla diversità dei rispettivi regimi previdenziali ed a quella dei correlati trattamenti previdenziali ed assistenziali (v. sentt. nn. 92/75 e 240/82); che non sussiste nemmeno identità delle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione contributiva e che, comunque, questa non costituisce imposta in senso tecnico; che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 7 del decreto-legge 30 giugno 1962, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, sollavata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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