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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 138 del 1975

Decisione
decisa il 1975-06-04, depositata il 1975-06-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:138
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 7876

  • Processo civile
  • Comparizione in giudizio
  • Termini
  • Cod. proc. civ., art. 163 bis
  • Misura del termine
  • Persone di cui è ignota la residenza, il domicilio o la dimora (art. 143)
  • Termine più breve rispetto a quello previsto per le persone residenti all'estero (art. 142)
  • Fondamento delle due fattispecie
  • Obiettiva diversità di situazioni
  • Non è violato il principio di eguaglianza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura più ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, è espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento è perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalità di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarità, e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 7877

  • Diritto di difesa
  • Termini
  • Congruità
  • Criterio
  • Contemperamento di interessi diversi
  • Termini di preclusione o di decadenza
  • Estrema difficoltà di esercizio
  • Lesione del diritto
  • Fattispecie
  • Cod. proc. civ., art. 163 bis
  • Termini per la comparizione in giudizio
  • Diversità a seconda della diversa situazione obiettiva
  • Razionalità
  • Non è violato l'art. 24 della costituzione
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La congruità di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti quanto in rapporto alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento, sì che la lesione del diritto di difesa si ha solo quando l'irrazionalità del termine di preclusione o di decadenza renda meramente apparente o estremamente difficile la possibilità del suo esercizio. Nel fissare i termini di notificazione della citazione di cui all'art. 163 bis c.p.c. nelle diverse misure indicate per le persone di cui sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora in giorni trenta, quaranta o sessanta, a seconda della distanza del luogo dell'avvenuta notificazione, e per le persone di cui è nota la residenza all'estero in giorni novanta o centottanta, il legislatore ha operato una valutazione degli elementi obiettivi in funzione della osservanza di indefettibili esigenze processuali, mentre si deve escludere, in relazione a tali elementi, che la misura fissata sia irrazionale nel senso suddetto. È pertanto da escludere ogni ulteriore sindacabilità in questa sede della congruità del termini in questione, affidata, concorrendone le citate condizioni, al discrezionale apprezzamento del legislatore, ed è conseguentemente infondata la questione di legittimità del citato art. 163 bis c.p.c. sollevata in relazione all'art. 24 Cost..

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 bis del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1973 dal pretore di Lovere nel procedimento civile vertente tra Capoferri Francesco e Capoferri Angela e Irene, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974. Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Il pretore di Lovere, nel procedimento civile vertente fra Capoferri Francesco, Capoferri Irene ed altri, dichiarata la nullità della citazione di alcune delle parti convenute per omessa osservanza della modalità di notifica previste, per le persone di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, dall'articolo 143 c.p.c., e ritenuta la necessità di ordinare il rinnovo della citazione stessa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 bis c.p.c. nella parte in cui prevede, nei confronti delle persone di cui al citato art. 143, termini di comparizione più brevi rispetto a quelli stabiliti per le persone indicate dall'art. 142 c.p.c., cioè non residenti, né dimoranti né domiciliate nella Repubblica. Osserva anzitutto il pretore che, in base al combinato disposto degli artt. 143 e 163 bis c.p.c., il termine di comparizione risulta disciplinato in relazione al luogo della avvenuta notificazione, da effettuarsi mediante deposito di copie della citazione presso la casa comunale dell'ultima residenza o, se anche questa è ignota, del luogo di nascita del destinatario, nonché mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Il termine di comparizione invero, è commisurato in 30, 40 o 60 giorni dalla notifica, a seconda della distanza dalla sede del giudice adito della circoscrizione territoriale giudiziaria in cui il luogo della notificazione si trova. Tale sistema, prosegue il pretore, fondandosi sulla presunzione della corrispondenza del luogo di notifica a quello dell'effettiva residenza, dimora o domicilio della parte, esporrebbe i destinatari all'alea delle infruttuose ricerche dell'ufficiale giudiziario ed alla eventuale malafede della controparte istante, ed istituirebbe una disciplina differenziata in relazione a quella prevista per le persone non residenti, dimoranti o domiciliate nel territorio della Repubblica, nei cui confronti è prevista la notificazione mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario a mezzo raccomandata, ed è concesso dall'art. 163 bis c.p.c. un ben più congruo termine minimo di comparizione di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o territori posti nel bacino del Mediterraneo, e di centottanta giorni se si trova altrove. Secondo il pretore, la esposta diversità di disciplina violerebbe il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa, né varrebbe in contrario osservare che l'art. 143 c.p.c. dispone che l'efficacia della notificazione è differita al ventesimo giorno dopo il compimento delle descritte formalità, poiché tale differimento, che dimostra la preoccupazione del legislatore per la situazione di chi può venire a conoscenza dell'atto con notevole ritardo, è peraltro estesa anche all'ipotesi della notifica ai residenti all'estero, ed evidenzierebbe così ancor più la diversa tutela prevista per le persone rispettivamente indicate dagli artt. 142 e 143 del codice di procedura civile. L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 6 febbraio 1974. Non vi è stata costituzione di parte e la causa è stata pertanto trattata in camera di consiglio. :
punto 1
Il giudice a quo rileva che la differenza della misura dei termini di comparizione in giudizio, prevista dall'articolo 163 bis del codice di procedura civile, se considerata nei confronti delle persone di cui è ignota la residenza, la dimora o il domicilio (art. 143 c.p.c.) rispetto alla misura più ampia prevista nei confronti della comparizione delle persone residenti all'estero (art. 142 c.p.c.), concreti una ingiustificata sperequazione di trattamento a danno della prima categoria di persone, nei riguardi delle quali il legislatore avrebbe posto in essere una arbitraria presunzione di corrispondenza della effettiva residenza al luogo di notificazione della citazione, ledendo in tal modo anche il diritto di difesa, mentre per gli appartenenti alla seconda categoria, avrebbe tenuto conto della effettività della situazione di fatto, concedendo un termine di comparizione concretamente adeguato e idoneo ai fini di garantire l'esercizio del diritto suddetto.
punto 2
È da osservare che la censura, così sollevata dal pretore, muove dal presupposto che le situazioni raffrontate siano di natura strettamente omogenea, e che la differenza della disciplina dei termini sopra indicata sia fondata su una irrazionale valutazione del legislatore. Ma deve osservarsi, al riguardo, che il sistema di notificazione della citazione alle persone indicate dall'art. 143 c.p.c. se pure è indubbiamente ispirato al fine generale cui risponde l'istituto stesso della notificazione degli atti processuali, cioè rendere noto il contenuto dell'atto al destinatario, consegue alla necessità di contemperare tale esigenza con l'altra, di non minore rilievo, della certezza degli atti processuali e del tempo del loro compimento. Qualora, invero, nell'ipotesi di notificazione ex art. 143 c.p.c. (che, per costante giurisprudenza, presuppone l'avvenuta effettuazione delle indagini possibili nei casi concreti, con l'uso della comune diligenza), non fosse prevista una forma sostitutiva della effettiva comunicazione dell'atto di citazione mercé il compimento di precise formalità, idonee a rendere probabile al massimo l'effettivo verificarsi della comunicazione, verrebbe meno il rispetto dell'esigenza di certezza giuridica sopra menzionata, con le inammissibili conseguenze processuali che tale carenza necessariamente comporterebbe. Il legislatore, di ciò datosi carico, ha utilizzato gli elementi di fatto noti, ai fini di individuare il luogo che, per la sua relazione con la persona del destinatario, fornisse la maggiore probabilità possibile di esito positivo, ed ha fissato coerentemente termini di comparizione commisurati alla distanza dei luoghi così individuati dalla sede del giudice adito, ritenendoli idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa. E ciò tenuto anche conto della imputabilità all'interessato della situazione di fatto, per avere egli trascurato gli adempimenti formali sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed all'art. 11 del relativo regolamento approvato con d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136. Sostanzialmente diversa è invece la situazione disciplinata dal combinato disposto degli artt. 142 e 163 bis c.p.c., poiché riflette la notifica della citazione a persona la cui residenza, dimora o domicilio, sono noti, anche se situati in luoghi non soggetti alla giurisdizione italiana. La relativa disciplina, quindi, non solo tende a contemperare le due esigenze poste in luce rispetto alle persone di cui all'art. 143 c.p.c., ma ha di mira un sistema che, tenendo conto delle indicazioni concernenti il luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, adegui le modalità di comunicazione ed i termini di comparizione alla situazione concreta. Ciò che appunto il legislatore ha fatto, sia disponendo la comunicazione per raccomandata della citazione, sia prevedendo termini di comparizione effettivamente adeguati alle distanze.
punto 3
Da quanto premesso risulta, quindi, che il legislatore, nel prevedere i termini di costituzione, rispettivamente, per le persone di cui agli artt. 142 e 143 c.p.c., ha regolato situazioni non identiche ed ha tenuto conto delle rispettive loro peculiarità, adattando ad esse le modalità della notifica dell'atto di citazione ai destinatari, e fissando, in particolare, termini di comparizione determinati con riferimento alle diverse fattispecie. Risulta così dimostrato che la disciplina impugnata ha una ragionevole giustificazione, e deve quindi escludersi il lamentato contrasto col principio di eguaglianza, da considerare violato solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.
punto 4
È nota, d'altra parte, la costante giurisprudenza con cui questa Corte ha ritenuto, sia che la congruità di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in rapporto alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento, sì che la lesione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, si ha solo quando l'irrazionalità del termine di preclusione o di decadenza renda meramente apparente o estremamente difficile la possibilità del suo esercizio (sentenze nn. 10 del 1970,11 del 1971,114 del 1972 e 85 del 1973).È, quindi, evidente l'infondatezza anche della censura mossa in relazione all'art. 24 della Costituzione. Come si è detto, invero, il legislatore ha fissato i termini impugnati in base a valutazione di elementi obbiettivi ed in funzione dell'osservanza di indefettibili esigenze processuali, mentre si deve certamente escludere, in relazione a tali elementi, che la misura fissata sia irrazionale nel senso suddetto. Il che è sufficiente per escludere altresì ogni ulteriore sindacabilità in questa sede della congruità dei termini in questione, che, concorrendo le citate condizioni, resta affidata al discrezionale apprezzamento del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 bis del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Lovere, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze