Sez. L, Sentenza n. 1045 del 04/02/1997 (Rv. 502190 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - Richiesta implicita di tutti i diritti conseguenti - Sussistenza - Decisione del giudice anche in ordine al rapporto contributivo - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Domanda relativa alle retribuzioni - Irrilevanza - Rinunzia implicita ai contributi - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Il riconoscimento della nullità del licenziamento comporta la reintegra nel posto di lavoro "ex tunc", con tutti i diritti conseguenti, la cui richiesta è implicita in quella di sostanziale ricostruzione della posizione lavorativa; ne consegue che non può ritenersi viziata da ultrapetizione la sentenza di merito che, a fronte di una richiesta di reintegra nel posto di lavoro, consideri detta domanda, in assenza di ogni eccezione di controparte anche in ordine ad un eventuale "aliunde perceptum" di cui si affermi la ricorrenza, come comprensiva, oltre che del ripristino del rapporto, anche della retribuzione a dei contributi relativi, né l'eventuale esplicita richiesta della retribuzione - che va considerata come una aggiunta ininfluente - può essere interpretata come un'implicita rinunzia ai contributi, essendo all'uopo necessarie espressioni più chiare ed univoche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)