Sez. 1 - , Sentenza n. 4912 del 27/02/2017 (Rv. 644441 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Prova civile - Documenti - Onere di espresso disconoscimento della conformità delle copie agli originali - Modalità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
L'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale, ma non impone anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità. (Nella specie, la S.C. ha disatteso il motivo volto a censurare la decisione con cui il giudice di merito non aveva ritenuto generico, né equivoco, il disconoscimento operato con specifico riferimento a tutti i documenti, numericamente individuati, prodotti dalla controparte, salvo che per uno di essi, contestandone espressamente la loro conformità all'originale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)