Sez. 1, Sentenza n. 1482 del 31/10/1972 Ud. (dep. 21/02/1973) Rv. 123254 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - MINACCE - ELEMENTO COSTITUTIVO E NON PRESUPPOSTO DELLA CONDOTTA - DUBBIO - ASSOLUZIONE DUBITATIVA. *
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - MINACCE - ELEMENTO COSTITUTIVO E NON PRESUPPOSTO DELLA CONDOTTA - DUBBIO - ASSOLUZIONE DUBITATIVA. *
Il presupposto della condotta e un elemento che sta al di fuori del fatto-reato, onde il dubbio sullo stesso presupposto importa l'assoluzione con formula piena, poiche esso deve essere provato in modo pieno e rigoroso. Di conseguenza, poiche le minacce non sono un presupposto della condotta di estorsione, ma la condotta stessa, ossia un elemento costitutivo del reato, dal dubbio sulla sussistenza di esso, congruamente motivato, non puo che discendere sul piano logico la formula assolutoria dubitativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)