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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 156 del 1975

Decisione
decisa il 1975-06-06, depositata il 1975-06-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:156
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7905

  • Processo civile
  • Prova per testimoni
  • Cod. proc. civ., art. 247
  • Divieto di testimoniare per il coniuge, parenti, affini, affiliati
  • Violazione del diritto di difesa
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (sollevata con ordinanza 13 luglio 1974 del pretore di Misilmeri) dell'art. 247 del cod. proc. civ., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 248 del 26 giugno 1974.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1974 dal pretore di Misilmeri nel procedimento civile vertente tra Lo Presti Gaetano e Lo Presti Antonino, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974. Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 13 luglio 1974 del pretore di Misilmeri, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 247 del codice di procedura civile, secondo cui "non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione".
punto 2
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata già risolta da questa Corte che, con sentenza n. 248 del 1974, ha dichiarato - con riferimento, appunto, al parametro dell'art. 24 (assorbito essendo rimasto il profilo di violazione dell'art. 3) - l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 247 del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 248 del 26 giugno 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze