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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 1319 Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile

1. Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

Art. 1320 Espropriazione iniziata di nave

1. Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

2. L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.

Art. 1321 Espropriazione iniziata di aeromobile

1. Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento, ma non sia stata ancora proposta istanza per l'autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

2. L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.

Art. 1322 Cause di autorizzazione alla vendita di nave

1. Se all'entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

2. Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell'esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti.

3. L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.

Art. 1323 Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave

1. Se all'entrata in vigore delle norme del codice il giudice adito ha pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi precedenti.

Art. 1324 Istanza di vendita di aeromobile

1. Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice e' stata gia' proposta istanza per l'autorizzazione alla vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Art. 1325 Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata

1. Se all'entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell'articolo 882 del codice di commercio autorizza l'esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell'articolo medesimo.

Art. 1326 Spese per l'inchiesta formale

1. Le spese per l'inchiesta formale, di cui agli articoli 579 a 583; 827 a 829 quando l'inchiesta e' stata disposta di ufficio, ovvero ad istanza delle associazioni sindacali o delle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 583, restano a carico dell'erario.

Capo IX. Disposizioni finali

Art. 1327 Laghi internazionali

1. Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionali approvati con R. decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del regolamento anzidetti.

Art. 1328 Applicazione delle norme del codice

1. Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate.

Art. 1329 Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili

1. Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753 del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonche' le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice stesso.

Art. 1330 Delega legislativa

1. Il governo del Re e' autorizzato ad emanare entro il 21 aprile 1945-XXIII norme aventi forza di legge in materia di navigazione interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal relativo regolamento per le parti relative alle zone portuali, all'ordinamento dei porti e approdi, alla organizzazione amministrativa, alla previdenza e all'assistenza del personale, al regime amministrativo delle navi e alle modalita' di intervento dello Stato nella costruzione di esse, alle concessioni e autorizzazioni relative a servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla polizia della navigazione, coordinando tali norme con la legislazione vigente per le materie affini.

2. Al riguardo sara' provveduto con decreti reali, sentito il parere di una commissione consultiva composta di rappresentanti dei ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e delle corporazioni, nonche' di esperti in materia di legislazione e di usi della navigazione interna.

3. La commissione di cui al precedente comma e' nominata con decreto reale su proposta del ministro per le comunicazioni di concerto con gli altri ministri interessati.

Art. 1331 Disposizioni per l'esecuzione del codice

1. Oltre alle speciali norme di cui e' autorizzata l'emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l'esecuzione del codice stesso.

2. Roma, addi' 30 marzo 1942-XX

3. VITTORIO EMANUELE

4. GRANDI