Sez. 3, Sentenza n. 28452 del 07/04/2009 Ud. (dep. 10/07/2009) Rv. 244513 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico senza autorizzazione di reflui provenienti dall'attività di allevamento del bestiame - Modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 2008 al T.U.A. - Assimilabilità di tali reflui alle acque reflue domestiche - Conseguenze - Depenalizzazione.
ACQUE
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non è più previsto dalla legge come reato ma è sanzionato amministrativamente dall'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto detti reflui sono oggi assimilati alle acque reflue domestiche.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)