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Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. La Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio, a norma degli articoli 20, 32 e 33 dello Statuto approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, le attribuzioni del Ministero delle finanze relativamente ai beni ad essa assegnati.

Art. 2

1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 la Regione si avvale, finche' non sara' diversamente provveduto delle intendenze di finanza e degli altri Uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale.

Art. 4

1. In attuazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo nonche' quelli indisponibili ivi esistenti alla stessa data e indicati nel secondo comma dell'art. 33 dello Statuto.

Art. 5

1. La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sara' effettuata entra sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale.1

2. Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della, Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

3. Dalla, data di detti decreti avra' effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione.

Art. 6

1. Le spese concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni che restano di competenza statale rimangono a carico dell'Amministrazione che ne ha la disponibilita'.

Art. 7

1. Restano fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'Amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alla emanazione dei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Art. 8

1. Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione nella materia del demanio marittimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 75. - VILLA