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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 486 del 1995

Decisione
decisa il 1995-11-08, depositata il 1995-11-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:486
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21833

  • Edilizia e urbanistica
  • Regione molise
  • Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
  • Riduzione del prezzo di cessione oltre il limite stabilito dalla legge statale
  • Violazione di un principio fondamentale
  • Art. 117 Cost.
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Molise 8 marzo 1995, n. 154, che, nel consentire la riduzione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sino al limite del trenta per cento, in contrasto con il limite massimo di riduzione del prezzo di cessione stabilito nella misura del venti per cento, dall'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, viola un principio fondamentale, esorbitando dai limiti delle competenze legislative regionali imposti dall'art. 117 della Costituzione. - Per la definizione delle competenze regionali in tema di edilizia residenziale pubblica, v. sent. n. 347/1993. red.: F. Mangano

Norme impugnate

  • art. 4, comma 2, legge regionale Molise 8 marzo 1995, n. 154

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della regione Molise, approvata il 23 dicembre 1994 e riapprovata l'8 marzo 1995 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 aprile 1995, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1995; Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

punto 1
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la legge della Regione Molise (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) approvata, in prima lettura, dal Consiglio regionale del Molise il 23 dicembre 1994 e in seconda lettura, a seguito di rinvio governativo, l'8 marzo 1995. Il provvedimento legislativo ha ad oggetto l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'art. 4, comma 2, prevede la riduzione del prezzo di cessione dell'1 per cento per ogni anno di vetustà, fino al limite di trent'anni. Con ciò violando - ad avviso del ricorrente - il principio fondamentale stabilito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 10, secondo cui la riduzione per anno di vetustà è possibile fino al limite massimo del 20 per cento. La disposizione eccederebbe quindi i limiti delle competenze regionali e sarebbe pertanto illegittima alla luce dell'art. 117 della Costituzione.

Considerato in diritto

punto 1
Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, con ricorso in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Molise dell'8 marzo 1995 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, perché deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, della legge n. 560 del 1993, secondo cui la riduzione dell'1 per cento sul prezzo di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è ammessa fino al limite massimo del 20 per cento. La questione è fondata.
punto 2
Va innanzitutto precisato che ai fini del presente giudizio non rileva la differente formulazione della norma impugnata (come approvata dal Consiglio regionale il 23 dicembre 1994) rispetto al testo dell'8 marzo 1995, conseguente al rinvio commissariale. Tale differenza, pur non essendo meramente formale, non ha incidenza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio in via principale e, dunque, indipendentemente da qualsiasi applicazione concreta. La questione verte sull'ammissibilità di un intervento regionale in deroga - o comunque in variazione - a un criterio fissato dalla legge statale sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riguardo alla riduzione del prezzo per vetustà. La legge statale (n. 560 del 1993) consente la riduzione del prezzo fino al limite massimo del 20 per cento, e sia la prima che la seconda formulazione della legge regionale appaiono, sotto questo profilo, ugualmente lesive della legge n. 560.
punto 3
Nel merito, va certo ricordata la competenza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la sentenza n. 347 del 1993), e non si può non sottolineare, nel contempo, che le Regioni potrebbero anche modificare l'assetto organizzatorio in atto degli Istituti autonomi case popolari, come previsto dall'art. 93 del citato d.P.R. n. 616. Correttamente, la legge della regione Molise detta norme sulla destinazione dei fondi ricavati dalla vendita degli immobili dei due Istituti autonomi case popolari di Campobasso e Isernia, senza che vi sia stata censura da parte governativa. Ma la competenza regionale nulla toglie all'esigenza di una disciplina-quadro che definisca i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E quello della riduzione del prezzo per vetustà è senza dubbio un punto fondamentale, come risulta anche dal dibattito parlamentare che si è svolto proprio sulla misura di essa (v. soprattutto Camera dei deputati, ottava commissione permanente, seduta del 16 dicembre 1993). Sarebbe inammissibile un'oscillazione legislativa a seconda della Regione competente, perché oggetto dell'alienazione possono essere, oltre agli immobili acquisiti o realizzati con il contributo della Regione, anche gli immobili acquisiti o realizzati con il contributo statale, nonché gli immobili degli Istituti autonomi case popolari, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, come risulta chiaramente dall'art. 1 della legge regionale in esame. La natura di detto patrimonio immobiliare dimostra l'interesse statale a introdurre i criteri essenziali in tema di alienazione, per cui l'art. 1, comma 10, della legge n. 560 va qualificato come principio fondamentale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la conseguente illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Molise (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), approvata in prima deliberazione il 23 dicembre 1994 e in seconda deliberazione l'8 marzo 1995. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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