Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 416 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17657
- Amnistia e indulto
- Mancata estensione al peculato militare posto in essere nella forma del peculato d'uso, come configurato dal novellato art. 314, secondo comma, cod. pen.
- Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, in ragione della disparità di trattamento che ne conseguirebbe tra peculato d'uso e peculato militare d'uso
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, atteso che il peculato d'uso è stato introdotto, nell'art. 314 del codice penale, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, successivamente all'entrata in vigore degli impugnati artt. 1 della legge di delega n. 73, e del decreto di concessione di amnistia n. 75 del 1990, e che d'altra parte l'applicabilità dell'amnistia al peculato militare perpetrato - come nel peculato comune d'uso - mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato, che invece nel codice penale militare di pace non è prevista e che la Corte costituzionale ha a sua volta escluso potesse esservi introdotta con una sentenza additiva. - S. n. 473/1990.
Norme impugnate
- d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
- art. 1 legge 11 aprile 1990, n. 73
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale militare di Padova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. di pace, quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, cod. pen. - nel testo introdotto con la legge 26 aprile 1990, n. 86 - assumendo che essi contrastino con l'art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne consegue tra peculato d'uso e peculato militare d'uso;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
punto 2
Considerato che l'applicabilità dell'amnistia al peculato militare perpetrato mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato;
che questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha già chiarito che esula dai propri poteri "procedere ad una grave manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 314 cod. pen.";
che d'altra parte, poiché il peculato d'uso è stato introdotto da tale disposizione successivamente all'entrata in vigore delle norme impugnate, queste non possono evidentemente essere censurate per non aver previsto in modo espresso l'applicazione dell'amnistia a tale figura né, tanto meno, all'(inesistente) peculato militare d'uso;
che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 del codice penale militare di pace, quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del codice penale - nel testo introdotto con la legge 26 aprile 1990, n. 86 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 6 marzo 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze