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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 3 del 1961

Decisione
decisa il 1961-02-28, depositata il 1961-03-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:3
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 1167

  • Procedimento in materia civile
  • Cauzione per le spese
  • Art. 98 cod. proc. civ.: facoltà del giudice di imporre cauzione per le spese all'attore quando vi sia motivo di ritenere che l'eventuale sua condanna resti ineseguita
  • Limitazione ingiustificata, nei confronti dei non abbienti, della libertà d'agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Vedi: Sent. 67/1960 B.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 1168

  • Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma.
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/1956 C.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 136 Cost.
  • art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza 17 giugno 1960 del Tribunale di Milano nel procedimento civile in grado di appello vertente fra Di Salvatore Cosimo Damiano e la Radio Televisione Italiana, iscritta al n 76 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960.
punto 1
Ritenuto che nel procedimento civile in grado di appello promosso davanti al Tribunale di Milano da Di Salvatore Cosimo Damiano contro la Radio Televisione Italiana l'appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod. proc. civile; che il Tribunale di Milano ha ritenuto la questione non manifestamente infondata in riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; che non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte con sentenza n. 67 del 23 novembre 1960 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 Cod. proc. civile;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 Cod. proc. civile; ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze