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Sez. L, Sentenza n. 6806 del 08/08/1987 (Rv. 455007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CREDITO DI LAVORO - BASE DI CALCOLO PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA E PER GLI INTERESSI - RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DEL LORDO - NECESSITÀ - RITENUTE FISCALI ALLA FONTE E CONTRIBUTI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CREDITO DI LAVORO - BASE DI CALCOLO PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA E PER GLI INTERESSI - RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DEL LORDO - NECESSITÀ - RITENUTE FISCALI ALLA FONTE E CONTRIBUTI - INCLUSIONE.*

Il credito di lavoro, sul quale vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi a norma dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e dell'art. 150 disp. Att. Cod.prov.Civ. è quello al lordo e non al netto - delle ritenute fiscali e contributive: le quali costituiscono un debito del lavoratore che nasce soltanto in conseguenza (e quindi logicamente e temporalmente dopo) l'insorgenza del credito retributivo. Al riguardo non rileva in contrario il meccanismo della ritenuta alla fonte, che il datore di lavoro è obbligato ad operare per legge quale sostituto d'imposta, attenendo alle modalità di adempimento del debito fiscale senza modificare la consistenza dell'originario credito retributivo. (Conf 3871/87, mass n 452733; (Conf 785/86, mass n 444329; (Conf 875/84, mass n 433074).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)