Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20935 del 17/10/2016 (Rv. 642904 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Declaratoria di incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo - Contenuto - Declaratoria implicita di invalidità del decreto - Conseguenze - Riassunzione della causa innanzi al giudice competente - Oggetto - Opposizione al decreto ingiuntivo - Esclusione - Conseguenze - Regolamento di competenza d'ufficio - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
L'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, sicché l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio, in ordine al quale, pertanto, il giudice "ad quem" non può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)