Sez. 3, Sentenza n. 18236 del 28/11/2003 (Rv. 568535 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Spese giudiziali civili - Compensazione - Poteri del giudice - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione in ordine all'opportunità o meno di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi; tale valutazione non è sindacabile in cassazione anche se priva di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)