Sez. 1, Sentenza n. 387 del 11/02/1972 (Rv. 356282 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO - EFFETTI - SEPARAZIONE DEI PATRIMONI DEL DEFUNTO FALLITO E DELL'EREDE - CONSEGUENZE PER I RISPETTIVI CREDITORI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO - EFFETTI - SEPARAZIONE DEI PATRIMONI DEL DEFUNTO FALLITO E DELL'EREDE - CONSEGUENZE PER I RISPETTIVI CREDITORI.*
Il fallimento post mortem (art 11 della legge fallimentare) produce la separazione fra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, dando luogo alla Costituzione di due masse patrimoniali distinte. La detta separazione avviene a vantaggio dei creditori del de cuius, impedendo che sul patrimonio di lui possano soddisfarsi i creditori dell'erede, con la conseguenza che questi ultimi possono far valere i loro diritti sui beni ereditari soltanto per la parte che eventualmente residuera all'erede-debitore dopo la chiusura della procedura concorsuale. (nella specie e stata esclusa l'opponibilita al fallimento di un pignoramento di un bene ereditario eseguito da un creditore dell'erede prima della dichiarazione di fallimento del de cuius, sul rilievo che il detto pignoramento non era idoneo a sottrarre il bene al procedimento concorsuale conseguente alla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del dante causa dell'erede debitore).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 11, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)