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Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Ordinamento giudiziario

Titolo primo. Disposizioni generali

Capo I. Delle autorita' alle quali e' affidata l'amministrazione della giustizia.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1 Dei giudici

1. La giustizia, nelle materie civile e penale, e' amministrata:

  1. 1) dal giudice conciliatore;

  2. 2) dal pretore;

  3. 3) dal tribunale;

  4. 4) dalla corte di appello;

  5. 5) dalla corte suprema di cassazione.

2. Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'Impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

Art. 2 Del pubblico ministero

1. Presso le corti e i tribunali e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.

2. Presso le preture le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dalle persone indicate nell'art. 72, nei casi determinati dalla legge.

Art. 3 Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari

1. Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

2. Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali ed uscieri giudiziari. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28.

3. Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

Art. 4 Ordine giudiziario

1. L'ordine giudiziario e' costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

2. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

3. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

4. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

Art. 5 Organici; sedi giudiziarie

1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

Art. 6 Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati

1. I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127.

2. Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati e' emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7 Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero

1. Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 8 Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie

1. Per essere ammesso a funzioni giudiziarie e' necessario:

  1. 1° essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.;

  2. 2° avere l'esercizio dei diritti civili;

  3. 3° avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

  4. 4° possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.

Art. 9 Giuramento

1. I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».

2. Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Art. 10 Termine per l'assunzione delle funzioni

1. I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.

2. Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo' essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessita' di servizio.

3. Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro.59

4. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro puo' pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato e' considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennita' per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Art. 11 Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni. Riammissione in servizio

1. Il magistrato, che non assume le sue funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli e' stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego, ma puo' essere riammesso nell'ordine giudiziario, con lo stesso grado, mediante un nuovo decreto. In tal caso il servizio anteriore si ricongiunge con il successivo, ai fini dell'anzianita'.

2. La facolta' di riassunzione cessa col decorso di un anno dalla data di registrazione del decreto di nomina, di promozione o di tramutamento.

Art. 12 Obbligo della residenza. Sanzioni

1. Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non puo' assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

2. Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo e' soggetto a provvedimenti disciplinari, e puo' comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.

Art. 13 Esenzione da uffici e servizi pubblici

1. I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 14 Potesta' di polizia dei giudici

1. Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 15 Potesta' dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata

1. I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

Capo II. Delle incompatibilita'.

Art. 16 Incompatibilita' di funzioni

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, ne' qualsiasi libera professione.

2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 17 Incompatibilita' speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore

1. I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

Art. 18 Incompatibilita' di sede per parentela o affinita' con professionisti

1. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali, ed i magistrati delle preture, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, ne', comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

Art. 19 Incompatibilita' per vincoli di parentela o di affinita' fra magistrati della stessa sede

1. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

2. Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro di grazia e giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.55a

3. Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

Titolo secondo. Dei giudici

Capo I. Del giudice conciliatore.

Art. 20 Sede degli uffici di conciliazione

1. In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.

2. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.

3. A ciascun ufficio di conciliazione e', di regola, addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, piu' vice conciliatori.